FAMIGLIA E MINORI

 

NIDO D'INFANZIA

Il nido è un luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativo nell’esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.

Il progetto pedagogico ha come punto fondamentale la centralità del bambino visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del servizio sono la qualità professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l’attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Il progetto pedagogico si attua come un processo di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.

Obiettivo è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell’area cognitiva, emotiva, razionale, psicomotoria e comunicativa.

Il Nido d'infanzia è un servizio socio-educativo  che sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Il nido ha sede nel plesso scolastico della scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo, in via Europa.

All'interno del Nido è previsto il servizio mensa con preparazione e somministrazione degli alimenti controllata sotto l’aspetto qualitativo ed igienico conformemente al D.Lgs. n. 155/97 (HACCP). I pasti, piccolo spuntino, pranzo e merenda, sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche formulate ed autorizzate dal competente settore della A.S.L. territoriale, differenziate per fasce d’età.

È prevista la predisposizione di diete differenti necessarie per disturbi o allergie, dietro apposita certificazione medica. È previsto, inoltre, il rispetto di diete differenti derivanti dall’osservanza di principi e valori religiosi.

Destinatari del servizio

Il servizio di Nido d’Infanzia è rivolto alle bambine ed ai bambini residenti nel Comune di Isili, di età

compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, accolti in due sezioni omogenee per età: -la sezione “piccoli” per bambini in età compresa tra i tre mesi e i quindici mesi; -la sezione “grandi” per i bambini in età compresa tra i sedici mesi e i trentasei mesi.

La domanda

L'ammissione al Nido è subordinata alla presentazione della domanda e della documentazione richiesta. Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo predisposto dagli Uffici competenti, e presentate entro i termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico annualmente pubblicato dal Responsabile del Servizio.  

La domanda si compila su l'apposito modulo disponibile presso: -l’Ufficio Servizi Sociali; -il sito istituzionale dell’Ente.

La stessa può essere presentata dall'interessato o da un familiare nei seguenti modi:

-presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Isili piazza San Giuseppe 6

- -tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Isili– Settore Servizi alla Persona

costi del servizio

 Le quote mensili di contribuzione al costo del servizio sono determinate nella misura indicata all’interno dell’apposita regolamentazione sulle tariffe di compartecipazione al costo dello stesso.

 

Normativa

-Legge n. 328/2000 -Legge Regionale n. 23/2005 -D.G.R. 62/64 del 14/11/2008 -D.G.R. 28 del 19/06/ 2009,  Regolamento Comunale Asilo Nido.

 A chi rivolgersi:

 Responsabile del servizio: Dott. ssa Rita Muscu

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Modulistica

Modulo domanda d’iscrizione al servizio nido d’infanzia comunale

 

 

SERVIZIO DI SEZIONE SPERIMENTALE E SEZIONE PRIMAVERA.

Sono servizi integrativi al nido e accolgono, rispettivamente, bambini da 18 mesi a tre anni e da 24 mesi a tre anni.

 

 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Il Servizio Educativo territoriale si prefigge come obiettivo prioritario quello di sostenere i minori e le loro famiglie in difficoltà intervenendo sul disagio con un approccio relazionale globale.

Le funzioni del servizio sono:

Valorizzare e potenziare le risorse del minore all'interno della famiglia promuovendo percorsi di crescita e autonomia (scuola, tempo libero, relazioni con i pari);

Sostenere la famiglia in difficoltà educativa stimolando il recupero e/o il rinforzo del ruolo genitoriale;

Costruire una rete di legami tra il nucleo familiare e la comunità al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili (scuola, centri per l'impiego, servizi asl, associazioni)

Destinatari ed erogazione del servizio

Il servizio si rivolge ai minori e alle rispettive famiglie che vivono situazioni di difficoltà e rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, emarginazione e devianza. L'attivazione del Servizio Educativo Territoriale può avvenire su:

-richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale;

-provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

-invio dei Servizi Territoriali;

-valutazione del Servizio Sociale Comunale.

L'intervento educativo può svolgersi presso il domicilio del minore, la scuola, le strutture ospitanti e presso ogni altra agenzia educativa presente sul territorio.

Per ogni minore e il relativo nucleo familiare verrà stilato, a cura dell'équipe psico -pedagogica, un piano educativo individualizzato.

Normativa

-Legge n. 328/2000 -Legge Regionale n. 23/2005; -D.G.R 55-68/2000

Informazioni

A chi rivolgersi:

 Responsabile del servizio: operatore Sociale – pedagogista Dott. ssa Rita Muscu

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Assistente sociale: dott.ssa Sara Asili

Orari di Ricevimento :  lunedì – mercoledì – giovedì  - venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

 

 LUDOTECA

La ludoteca è uno spazio protetto dedicato al gioco, alla socializzazione e allo stimolo delle potenzialità e creatività che ciascun bambino possiede.  Il servizio è gratuito. La Ludoteca si trova presso il centro di aggregazione sociale.

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto ai bambini, residenti/domiciliati nel Comune di Isili, di età compresa tra  4 e  11 anni.

A chi rivolgersi:

Responsabile del servizio: operatore Sociale – pedagogista Dott. ssa Rita Muscu

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ART. 65 LEGGE 23.12.1998 N°448)

 Requisiti:

-          Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);

-          nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;

-          risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno.  

http://www.inps.it/Servizi/PrestazioniSociali/Informazioni/Generali.htm - top la domanda deve essere presentata del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2004).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

A chi rivolgersi:

Responsabile del servizio: operatore Sociale – pedagogista Dott. ssa Rita Muscu

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Collaboratore amministrativo: Liliana Pintus

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

modulistica

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N°448)

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio

Possono presentare la domanda le madri:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

A chi rivolgersi:

Responsabile del servizio: operatore Sociale – pedagogista Dott. ssa Rita Muscu

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Collaboratore amministrativo: Liliana Pintus

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Modulistica

 

CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA

Destinatari:

famiglie con quattro o più figli a carico, di età compresa tra zero e 25 anni.

Requisiti:

possono accedere al beneficio i nuclei familiari che:

- siano residenti in Sardegna;

- abbiano un reddito Isee non superiore ai 30 mila euro.

a chi rivolgersi

Collaboratore amministrativo: Liliana Pintus

Orari di Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

 

 

 

Informazioni aggiuntive