Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'elettore interessato dovrà far pervenire al Sindaco la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.

Data:

09 febbraio 2026

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Descrizione

Il Sindaco

Visti:

  • il Decreto del Presidente del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025;
  • il D.P.R. 16.5.1960 N. 570 ed il D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e ss.mm.ii.;
  • l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, Legge 27 gennaio 2006 n. 22, in combinato disposto con l’art. 20, c. 1bis, L.R. 26 luglio 2013, n. 16. 

Rende noto

che “gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.
L’elettore interessato deve fare pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La domanda di ammissione al voto domiciliare, da compilare secondo il facsimile allegato al presente avviso, dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del D.L. 3.01.2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27.01.2006 N. 22, come modificato dalla L. 7.05.2009 N. 46.

Isili, 09/02/2026

Il Sindaco,
Dr. Luca Pliia

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Pagina aggiornata il 09/02/2026